Assicurazione Colpa Grave ed Azione di RIVALSA

Legge Gelli-Bianco 2017

Obblighi assicurativi dei Medici

PREMESSA: La legge Gelli si pone come obiettivo quello di ridurre il contenzioso medico e di offrire un ombrello PREZIOSO ai medici DIPENDENTI di strutture sanitarie.

La dental pill del 18 maggio 2020  chiarisce quando una prestazione medica è di natura contrattuale o di natura extracontrattuale

Nella stessa pagina è ben evidenziato il principio di obbligo di mezzi e non di risultato.  Pertanto, in via generale, la prestazione medica contrattualmente precostituita consiste in un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente.

E’ stato ben spiegato come l’onere della prova sia  a carico del paziente nelle prestazioni extracontrattuali, quali quelle rese, ad esempio, dal medico dipendente in una struttura pubblica o privata. Invece, se la prestazione è contrattuale, quale quella resa, ad esempio, dal medico libero professionista con contatto diretto con il paziente che si rivolge a lui (e non alla struttura pubblica o privata) per avere la prestazione sanitaria, è il medico a dover dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione.  

Lo stesso vale per gli odontoiatri.

Quindi gli odontoiatri che effettuano le  prestazioni nel loro studio saranno sempre responsabili per la prestazione resa secondo le regole della responsabilità di natura contrattuale  (quindi prescrizione a 10 anni e onere di prova liberatoria a carico del medico).

L’odontoiatra, come il medico, ha l’obbligo di una assicurazione Responsabilità Professionale.  

Invece quanto all’eventuale responsabilità penale la situazione è la stessa per medici e odontoiatri dipendenti da strutture pubbliche e private e medici e odontoiatri liberi professionisti. La legge Gelli ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, che si caratterizza perché è espressamente esclusa la responsabilità PENALE quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida per l’esercizio della professione ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali. Non c’è imperizia né colpa – e quindi non c’è punibilità – se si sono seguite le regole della buona pratica medica o odontoiatrica. ATTENZIONE perché punto di vista CIVILISTICO il medico risponde comunque (Non c’è il processo penale ma c’è quello civile quindi risarcitorio).

Vediamo ora in particolare la situazione per i medici DIPENDENTI delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. 

Esempio concreto:  Il paziente Mario Rossi ritiene  che la complicanza sopravvenuta di un intervento eseguito in Ospedale (infezione protesi d’anca)  sia da attribuirsi al medico e quindi farà una richiesta risarcitoria.

La Legge Gelli è offre indirettamente una protezione al medico perché qualifica espressamente la sua responsabilità come extracontrattuale, mentre in passato si riteneva che fosse contrattuale. Invece la responsabilità della struttura pubblica o privata era e rimane contrattuale.

In altre parole la struttura risponderà come prestazione contrattuale (quindi è la struttura che deve dimostrarne la corretta esecuzione) e il medico invece risponderà come prestazione extracontrattuale (quindi sarà il paziente a dover dimostrare l’errore). Ciò significa che il paziente troverà più agevole e conveniente “prendersela” con la struttura piuttosto che con il medico. Ed in ciò sta la protezione del medico (quello dipendente) che, anche se non è esentato da responsabilità, più difficilmente che in passato sarà destinatario di richieste di risarcimento del danno da parte di pazienti.

Infatti nei confronti del medico è possibile unicamente l’azione extracontrattuale di responsabilità che ha presupposti più rigorosi (ripeto: prima della legge Gelli invece si riteneva che l’azione contrattuale fosse proponibile anche nei confronti del medico dipendente).

Quindi, anche se non può escludersi un’azione extracontrattuale (diretta) nei confronti del medico dipendente, il paziente danneggiato – questa è la logica della legge Gelli – chiederà il risarcimento del danno alla struttura sanitaria per la condotta colposa del medico (colpa grave, colpa comune, colpe lieve), essenzialmente perché non è lui (il paziente danneggiato) che deve dare la prova della colpa del medico, ma è la struttura che deve dimostrare che il medico non è in colpa, anche lieve. Poi la struttura, se condannata, potrà RIVALERSI SUL MEDICO, ma solo se c’è la sua colpa grave. Di qui l’obbligo assicurativo per colpa grave a carico del medico dipendente, che in teoria non copre tutto, ma di fatto dovrebbe dare sufficiente tranquillità al medico. Comunque sarebbe prudente che anche il medico dipendente si assicurasse con una copertura piena, così come deve fare il medico libero professionista che non ha l’ombrello della struttura sanitaria pubblica o privata.

Schematicamente riassumiamo:

Richiesta risarcitoria del pz Mario Rossi

  • L’Ospedale risponde come prestazione CONTRATTUALE
  • Il Medico risponde come prestazione EXTRACONTRATTUALE
  • Se l’Ospedale è condannato a pagare (per Colpa Lieve e Comune) allora nulla succede al Medico.   Se l’Ospedale è condannato  per Colpa Grave del Medico allora l’Ospedale Paga il paziente ma ci sarà un’AZIONE DI RIVALSA  della Struttura nei confronti del Medico (che però avrà la sua assicurazione per Colpa Grave). 

Buon Lavoro

Pier Francesco  Amoroso

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