Medicina Legale Principio di Giustificazione Art. 3 del D. Lgs. 187/2000 Le Radiografie

D. Lgs. 187/00: Principio di giustificazione

Art. 3 del D.Lgs. 187/2000

1. E’ vietata l’esposizione non giustificata di radiazioni ionizzanti. 2. Le esposizioni mediche (a radiazioni ionizzanti) di cui all’articolo 1, comma 2, devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un’esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Riassumendo, bisogna sempre valutare bene la necessità di una lastra.  Le radiazioni ionizzanti sono indolori e non si vedono ma sono tossiche.  Bisogna sempre ben soppesare i benefici (vantaggi diagnostici) rispetto al danno alla persona.  Ad esempio cerco sempre di evitare le  conebeam o TC per allacciare i canini inclusi su adolescenti.  Spesso è sufficiente una semplice OPT a basso dosaggio.   

Buon lavoro

Pier Francesco  Amoroso  

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