La responsabilità civile del medico: contrattuale o extracontrattuale?

E’ veramente difficile riassumere un argomento così complesso in poche righe senza cadere in una disamina eccessivamente semplicistica. 

Riassumendo al massimo si può affermare che le prestazioni extracontrattuali sono quelle prestazioni dove il medico ed il paziente non hanno organizzato un piano di trattamento.   Ad esempio il pz arriva in Pronto Soccorso in stato di incoscienza e il medico esegue una prestazione.  Il medico non ha certo potuto stipulare nell’imminenza dell’intervento alcun tipo di contratto verbale con il paziente e quindi tale prestazione si definisce EXTRACONTRATTUALE.    

La maggioranza delle prestazioni erogate in ambito odontoiatrico sono di natura CONTRATTUALE.

Il medico definisce e sceglie la prestazione con il paziente e quindi, senza alcun dubbio , è da considerarsi una prestazione contrattuale.

La distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale NON HA NULLA a che vedere con il corrispettivo economico.   Quindi una prestazione odontoiatrica ospedaliera gratuita per il paziente ricade sicuramente in una prestazione contrattuale.  In buona sostanza, se il medico e il paziente si mettono d’accordo su un trattamento (corona/ponte/estrazione etc…)  sicuramente tale prestazione è da considerarsi una prestazione contrattuale.  

A LIVELLO LEGISLATIVO C’E’ UNA GRANDE DIFFERENZA

La differenza tra i due titoli di responsabilità risiede anche nell’applicazione di regole diverse per gli aspetti dell’onere della prova, della prescrizione dell’azione, ecc.

Essendo le prestazioni extracontrattuali in ambito odontoiatrico una rarità allora riassumo in poche righe cosa dice la  Legge Gelli del 2017:

  • In caso di contenzioso l’onere della prova è a carico del paziente.  E’ il paziente che deve dimostrare l’imperizia/negligenza/imprudenza del medico.
  • La PRESCRIZIONE è di 5 anni.
  • se un medico determina un danno per imperizia allora il reato si estingue e rimane in piedi solo il rimborso civilistico.  Semplificando: il medico risponde PENALEMNTE per imprudenza e negligenza ma non per imperizia.  Invece dal punto di vista CIVILISTICO il medico risponde per tutti e 3 tre gli aspetti sopracitati.

Le prestazioni CONTRATTUALI.

In merito occorre aggiungere che la professione medica rientra nella categoria codicistica delle professioni intellettuali con la connaturata prestazione che è d’opera intellettuale, regolata dall’art. 2230 e ss. Codice Civile  e svolta anche secondo forme organizzative storicamente ispirate dall’affermazione di principi solidaristici, quindi esercenti una funzione pubblica.

Nelle prestazioni contrattuali l’onere della prova è a carico del medico.  (In realtà sia il medico che il paziente sono chiamati ad offrire tutti gli elementi che possono aiutare nella valutazione del caso però, per le Legge Gelli, è il medico che dovrà produrre documentazione afferente la correttezza della prestazione).

Il legislatore ha creato un piano inclinato a favore del paziente.

Si presume che il pz non conosca i trattamenti medici e quindi si chiede al medico di offrire la prova della corretta esecuzione.

Nelle prestazioni contrattuali  paziente è molto avvantaggiato.

Quindi per controbilanciare il fatto che il paziente possa citare un medico così facilmente  il legislatore ha costituito il  principio per cui il medico ha l’OBBLIGO DI MEZZI E NON DI RISUTATO. 

In via generale la prestazione medica contrattualmente precostituita consiste in un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente.

Il fallimento di una terapia, un esito infausto della malattia sono effetti che non è possibile ritenere automaticamente consequenziali alla sua attività in mancanza della prova di un nesso che causalmente o concausalmente ricolleghi queste o altre nefaste circostanze ad una condotta professionale inadempiente.

Le prestazioni contrattuali in ambito odontoiatrico (Legge Gelli del 2017) possono essere così riassunte:

  • In caso di contenzioso l’onere della prova è a carico del medico.  E’ il medico che deve dimostrare di aver proceduto con perizia/diligenza/prudenza.
  • La PRESCRIZIONE è di 10 anni da quando il paziente percepisce la problematica.
  • Se l’evento dannoso è causato da “imperizia” è esclusa la punibilità in sede PENALE quando sono state rispettate le linee guida, oppure, in mancanza di linee giuda, sono state rispettate le buone pratiche clinico assistenziali. Le raccomandazioni  contenute nelle linee giuda devono comunque essere adeguate al caso concreto.  L’imperizia deve  essere lieve e può essere riconosciuta qualora il caso concreto imponga  la soluzione di problemi di speciale difficoltà.  .  Invece dal punto di vista CIVILISTICO il medico risponde per tutti e 3 tre gli aspetti sopracitati.

Buon Lavoro

Pier Francesco  Amoroso

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